1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11-quaterdecies, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'attuazione degli articoli 70, 71, 72 e 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificati dalla presente legge, e dell'articolo 73-bis del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.